N. 00231/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00651/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 651 del 2015, proposto da:
Amt Azienda Trasporti e Mobilità S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Corrado Mauceri, Paolo Momigliano, con domicilio eletto presso Corrado Mauceri in Genova, Via XII Ottobre, 2/63; Atc Esercizio S.p.A., Atp Esercizio S.r.l., Riviera Trasporti S.p.A., rappresentati e difesi dall'avv. Corrado Mauceri, con domicilio eletto presso Corrado Mauceri in Genova, Via XII Ottobre, 2/63; Tpl Linea S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Corrado Mauceri, Roberto Romani, con domicilio eletto presso Corrado Mauceri in Genova, Via XII Ottobre, 2/63;
contro
Atpl Liguria - Agenzia Regionale Per il Trasporto Pubblico Locale S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Pericu, Andrea Bettini, con domicilio eletto presso Andrea Pericu in Genova, Cs. A.Saffi 7/12;
Regione Liguria, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Michela Sommariva, Barbara Baroli, con domicilio eletto presso Michela Sommariva in Genova, Via Fieschi 15;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’avviso per individuazione operatori economici pubblicato su g.u.c.e. in data 03/06/2015 a su g.u.r.i. in data 05/06/2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Atpl Liguria - Agenzia Regionale Per il Trasporto Pubblico Locale S.p.A. e di Regione Liguria;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2015 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, pur essendo venuta meno l’imposizione del requisito di partecipazione della licenza di esercizio ferroviario, gli atti impugnati e segnatamente l’avviso per l’individuazione degli operatori economici si appalesano illegittimi, impregiudicata la valutazione della legittimità costituzionale della l.r. 33/ 13, sia sotto il profilo della scelta della gara informale in luogo della procedura ad evidenza pubblica, sia sotto il profilo dell’avere demandato alla lettera di invito i criteri di affidamento del servizio, con conseguente determinazione degli stessi successivamente alla individuazione dei potenziali concorrenti;
Ritenuta la sussistenza di una situazione di pregiudizio grave ed irreparabile avuto riguardo alla esiguità del termine, pur se prorogato, per la manifestazione di interesse;
Rilevato, altresì, che mediante i contratti di servizio ancora in corso il servizio continuerà ad essere assicurato senza pregiudizio per l’utenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare e per l'effetto sospende i provvedimenti impugnati.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 novembre 2015.
Spese della presente fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Pupilella, Presidente
Luca Morbelli, Consigliere, Estensore
Angelo Vitali, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)