T.a.r. Lombardia – sent. n.193/2007 del 07/02/2007
La domanda di accertamento della nullità della convenzione più sopra citata non tiene conto del fatto che l’odierna ricorrente ha acquistato, come anch’essa ammette, un bene già gravato da servitù.
Se ne desume che la legittimazione e l’interesse a pretendere un eventuale indennizzo per l’imposizione del peso spettano, come rileva la difesa comunale, non alla ricorrente, attuale proprietaria della piazzetta succitata, ma all’originaria proprietaria della stessa, parte della convenzione con cui si è attribuito il diritto di servitù al Comune di Milano.
Infatti, l’asserita diminuzione di valore patrimoniale del bene, per effetto della costituzione su di esso del peso rappresentato dalla servitù di passo e di posteggio, con i relativi obblighi manutentivi, qualora dimostrata, sarebbe stata comunque subita non dall’odierna ricorrente, ma dalle società proprietarie dell’area all’epoca in cui la servitù venne costituita. A queste, pertanto, sarebbe spettato il relativo indennizzo, con la conseguenza che queste avrebbero la legittimazione e l’interesse a far valere la nullità della clausola per la mancata previsione di un indennizzo.
Una tale conclusione, a ben vedere, è conforme ai principi civilistici in materia di nullità, in forza dei quali l’azione di nullità è imprescrittibile (art. 1422 c.c.) e può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse (art. 1421 c.c.).
Orbene, come si è appena dimostrato, l’interesse a far valere la nullità, nel caso di specie, si doveva ascrivere, secondo le regole generali del processo, ai soggetti che avrebbero subito un pregiudizio dall’imposizione del peso, per la diminuzione di valore patrimoniale del bene di loro proprietà, e quindi ai proprietari di siffatto bene al momento in cui la diminuzione de qua si sarebbe prodotta, ossia al momento della costituzione della servitù con la stipula della convenzione del 5 giugno 1941.
Nessun danno risulta invece essere stato subito dall’odierna ricorrente, che ha acquistato un bene già gravato dalla servitù e relativi obblighi manutentivi e quindi già diminuito nel suo valore patrimoniale, e che, perciò, lo avrà presumibilmente e ragionevolmente acquistato ad un prezzo inferiore, idoneo a tener conto della diminuzione di valore del bene per effetto del suo essere gravato da un peso di natura reale. Qualora, poi, ciò non sia avvenuto e quindi la ricorrente abbia acquistato la piazzetta in esame ad un prezzo pieno (circostanza che però la stessa non prova), ciò la legittimerebbe, se del caso, ad agire, non già contro il Comune di Milano, bensì – e nella competente sede civilistica – contro la sua dante causa.
[Modificato da marco panaro 21/02/2007 14.33]