diritto di superficie, servitù e amenità varie.

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lillo1
00martedì 26 luglio 2005 17:01
La situazione è la seguente:

un pezzettino di una piazza pubblica “sconfina” su un mappale di proprietà privata, ma è da decenni asfaltato, illuminato ed utilizzato a tutti gli effetti come piazza. Sulla predetta piazza l’amministrazione ha in progetto la realizzazione di opere di modifica della viabilità e di verde pubblico, che comprenderebbero il pezzetto di proprietà privata.

Per contro, il soggetto privato proprietario del suddetto pezzetto di “piazza”, sarebbe interessato ad acquisire il diritto di passaggio carraio su una piazza pubblica, per uscire da uno stabile di sua proprietà.

L’amministrazione sarebbe interessata a formalizzare la cosa, e cioè, in pratica, a scambiare la prosecuzione del diritto di utilizzo a piazza del pezzettino di proprietà privata, con conseguente autorizzazione a realizzare le opere in progetto, contro la concessione del diritto di apertura di un passaggio carraio su altra pubblica via a favore del proprietario.

Ora, quali strumenti giuridici utilizzare?

Ipotesi:
- per quanto riguarda la concessione del diritto di passaggio carraio al privato su piazza pubblica mi pare che si possa costituire una servitù di passaggio;
- invece, ho qualche dubbio su come fare per costituire il diritto pubblico di mantenere a piazza il pezzetto privato (diritto di superficie? Diritto d’uso?)
- ovviamente è esclusa qualsiasi soluzione di acquisto, perchè il frazionamento costerebbe molto più del valore della parte da acqusire.

marco panaro
00mercoledì 21 febbraio 2007 14:31
T.a.r. Lombardia – sent. n.193/2007 del 07/02/2007
La domanda di accertamento della nullità della convenzione più sopra citata non tiene conto del fatto che l’odierna ricorrente ha acquistato, come anch’essa ammette, un bene già gravato da servitù.

Se ne desume che la legittimazione e l’interesse a pretendere un eventuale indennizzo per l’imposizione del peso spettano, come rileva la difesa comunale, non alla ricorrente, attuale proprietaria della piazzetta succitata, ma all’originaria proprietaria della stessa, parte della convenzione con cui si è attribuito il diritto di servitù al Comune di Milano.

Infatti, l’asserita diminuzione di valore patrimoniale del bene, per effetto della costituzione su di esso del peso rappresentato dalla servitù di passo e di posteggio, con i relativi obblighi manutentivi, qualora dimostrata, sarebbe stata comunque subita non dall’odierna ricorrente, ma dalle società proprietarie dell’area all’epoca in cui la servitù venne costituita. A queste, pertanto, sarebbe spettato il relativo indennizzo, con la conseguenza che queste avrebbero la legittimazione e l’interesse a far valere la nullità della clausola per la mancata previsione di un indennizzo.

Una tale conclusione, a ben vedere, è conforme ai principi civilistici in materia di nullità, in forza dei quali l’azione di nullità è imprescrittibile (art. 1422 c.c.) e può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse (art. 1421 c.c.).

Orbene, come si è appena dimostrato, l’interesse a far valere la nullità, nel caso di specie, si doveva ascrivere, secondo le regole generali del processo, ai soggetti che avrebbero subito un pregiudizio dall’imposizione del peso, per la diminuzione di valore patrimoniale del bene di loro proprietà, e quindi ai proprietari di siffatto bene al momento in cui la diminuzione de qua si sarebbe prodotta, ossia al momento della costituzione della servitù con la stipula della convenzione del 5 giugno 1941.

Nessun danno risulta invece essere stato subito dall’odierna ricorrente, che ha acquistato un bene già gravato dalla servitù e relativi obblighi manutentivi e quindi già diminuito nel suo valore patrimoniale, e che, perciò, lo avrà presumibilmente e ragionevolmente acquistato ad un prezzo inferiore, idoneo a tener conto della diminuzione di valore del bene per effetto del suo essere gravato da un peso di natura reale. Qualora, poi, ciò non sia avvenuto e quindi la ricorrente abbia acquistato la piazzetta in esame ad un prezzo pieno (circostanza che però la stessa non prova), ciò la legittimerebbe, se del caso, ad agire, non già contro il Comune di Milano, bensì – e nella competente sede civilistica – contro la sua dante causa.

[Modificato da marco panaro 21/02/2007 14.33]

Arcam
00mercoledì 22 agosto 2007 17:02
Fatevi regalare dal proprietario (cessione bonaria a costo un paperoniano cent o a costo zero che è meglio )il pezzetto di terreno .
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