Prescrizione onorari avvocati

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ferrari.m
00lunedì 5 giugno 2006 09:44
Il nostro TAR (Parma) sta svuotando gli armadi delle vecchie cause, dichiarando molti ricorsi "perenti".
Quello che ci sta capitando è che avvocati incaricati 10 / 15 anni fa per cause poi arenatesi dopo la fase cautelare ora vengono a battere cassa per prestazioni svolte... (alcuni di loro a suo tempo ricevettero anche un fondo spese).
Quali sono le norme che regolano la prescrizione degli onorari degli avvocati?

Possiamo in qualche modo opporci alla richiesta di pagamento?
ferrari.m
00lunedì 5 giugno 2006 11:06
Ho trovato qualcosa:
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Art. 2956 Prescrizione di tre anni

[1] Si prescrive in tre anni [2959, 2960] il diritto :

1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese [2099, 2955 n. 2] (1) ;

2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative [2233 ss.];

3) dei notai, per gli atti del loro ministero;

4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese [2955 n. 1].

Art. 2957 Decorrenza delle prescrizioni presuntive

[1] Il termine della prescrizione decorre [2935] dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione .

[2] Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite [c.p.c. 324], dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato [c.p.c. 85]; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione.
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Temo che ci tocchi pagare...
lillo1
00lunedì 5 giugno 2006 13:09
io però non ho mai capito bene come funziona il seguito. Se la parte a cui si oppone la prescrizione utilizza il 2960 cc (delazione di giuramento) come fa il comune a dimostrare che l’estinzione del debito c’è stata, se effettivamente le prestazioni resa non sono state pagate o sono state pagate solo in parte?. Boh, dovrei ripassare un po’ di diritto civile, mi sa...
marco panaro
00lunedì 5 giugno 2006 14:39
La prescrizione presuntiva si applica a rapporti - specificati dalla legge - nei quali l'estinzione del debito (in particolare, il pagamento del prezzo di una merce o di una prestazione) avviene generalmente in tempi brevi. In questo caso, il debitore che affermi di aver eseguito la prestazione ma non è in possesso della prova di ciò, può semplicemente opporre al creditore la "presunzione di prescrizione" relativa al fatto specifico (ad esempio - nel caso di contestazione di mancato pagamento per un oggetto acquistato - un anno dalla consegna dell'oggetto). Ma si tratta di una "presunzione semplice", che cioè può essere vinta da una "prova contraria". Però, tale prova è costituita solo dal "giuramento decisorio": il creditore chiede che il debitore giuri che la prestazione dovuta è stata eseguita; se il debitore giura, il creditore non ha altre possibilità di successo, ma può (se è in grado di provarlo) denunciare il debitore per "falso giuramento". (art. 371 codice penale).
lillo1
00lunedì 5 giugno 2006 15:07
capito niente.... [SM=g27819]
ripasserò un po' di diritto civile....
marco panaro
00lunedì 5 giugno 2006 15:26
Re:

Scritto da: lillo1 05/06/2006 15.07
capito niente.... [SM=g27819]



neanche io, se è per quello [SM=g27828]
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